Aglianico del Vulture

Aglianico del Vulture

L'aglianico del Vulture è DOCG!L’aglianico del Vulture è DOCG!

Leggi tutto

L’Aglianico è vitigno tipicamente meridionale, introdotto dai greci e splendidamente acclimatato anche in Campania, nei pressi del Vesuvio, ed in Irpinia dove esprime tutto il suo potenziale con il DOCG Taurasi, vino da grande invecchiamento, fine, complesso e strutturato.

Sulle pendici vulcaniche del Vulture, al pari del suo omonimo campano, l’Aglianico ha sviluppato grandi doti che si esprimono con l’Aglianico del Vulture, una DOC che si avvia splendidamente a conseguire la DOCG e che rappresenta un sicuro riferimento per i prodotti tipici lucani e per la Dieta Mediterranea.

Cantine e Produttori

Clicca qui per visualizzare

In Basilicata le aziende sono fortemente impegnate nella produzione di vini biologici e prodotti biologici, allo scopo di offrire al consumatore un alimento sempre più aderente alla realtà di grande ecocompatibilità che caratterizza il territorio Lucano.

Un intenso programma di manifestazioni, tra loro collegate, sono volte alla promozione e alla divulgazione dei tanti prodotti della gastronomia tipica lucana, offerti con la cortesia e l’ospitalità che caratterizza questa gente. Sono molto seguite iniziative come Cantine Aperte, Aglianica, Progetto DiVino, il Settembre Federiciano, Acheruntina , CON.PRO.BIO le Strade del Vino, che si propongono di divulgare e promuovere l’enogastronomia lucana avvicinando il consumatore al produttore, con tutti i notevoli vantaggi che offre la filiera corta della distribuzione.

Eubea

Azienda Agricola
EUBEA

Rionero in Vulture - Potenza - Italy

L’Associazione “Amici di Maratea”, organizza la Manifestazione “Non solo Aglianico” mostra permanente dei prodotti della grande tradizione contadina lucana, con i prodotti Tipici Alto Agri, e i Vini DOC Lucani: Aglianico del Vulture, Terre dell’Alta Val d’Agri e Matera.

Il Menù di Federico II – La Lucania era la zona di elezione del grande Imperatore, lo “stupor mundi”, che la preferiva per i suoi svaghi, primo fra tutti la Caccia con il Falcone, e per i suoi ozi; lo testimoniano i tanti castelli da lui fatti edificare anche a poca distanza l’uno dall’altro, a Melfi, Lagopesole, Palazzo S.Gervasio, Castel del Monte ed altri. L’Imperatore era solito dire che che il Dio degli Ebrei non conosceva queste contrade, altrimenti non avrebbe loro destinato al Palestina come Terra Promessa. Le tradizioni Federiciane sono rivissute oggi nel meraviglioso Parco della Grancia, vicino Potenza, dove è possibile rivivere tramite il teatro e con delle rappresentazioni di Falconeria, l’antica atmosfera e tradizione medioevale. Anche i convivi dell’Imperatore, alla cui Corte partecipavano musicisti, astrologi, architetti, poeti e belle donne, è stato rivisitato, e proposto ai turisti. I pranzi erano all’insegna della varietà e dell’abbondanza: le carni e la cacciagione erano ovviamente molto presenti, con spiedi di fagiani, quaglie, cinghiale lepri. Immancabile la carne di maiale lucano che pascolava nei boschi alla stato brado. Ma l’Imperatore non disdegnava di mangiare pesce, proveniente dai vicini laghi, che lui preferiva alla scapecia o conservato in gelatina; era ghiotto di funghi, per i quali aveva una sua ricetta: prima li biancassino in acqua ed indi li salassero e li conservassero con olio in cognetti….
L’Imperatore mangiava anche erbe selvatiche come borragine, cicorielle, carboncelli lessate e condite con olio crudo, accompagnate con pane di crusca o biscotti di miele, fiore e latte cotti al forno; amava provare molti tipi di formaggi, sorseggiando vino greco e aglianico dolce che ordinava al suo Giustiziere, Riccardo. Amava concludere i pasti con una bevanda calda, che lui chiamava acqua di calabrice (pianta selvatica con frutti rossi simili all’ulivo), alla quale attribuiva qualità digestive.


Disciplinare
Decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971
Modificato dal D. m. 9 marzo 1987
Denominazione di origine controllata del vino
Aglianico del Vulture
Disciplinare di produzione

Articolo 1
La denominazione di origine controllata Aglianico del Vulture è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino Aglianico del Vulture deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico.
Articolo 3
La zona di produzione dell’Aglianico del Vulture comprende l’intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Aglianico del Vulture devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità . sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica o comunque di buona costituzione, situati a un’altitudine tra i 200 e i 700 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Aglianico del Vulture non deve essere superiore a q. li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata , in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5
La operazioni di vinificazioni, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nell’articolo 3. le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Aglianico del Vulture una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11.5 gradi. Nella vinificazione e nell’invecchiamento obbligatorie sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Per avere diritto alla denominazione di origine controllata, il vino Aglianico del Vulture non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Articolo 6
Il vino Aglianico del Vulture all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino più o meno intenso o granato vivace, con riflessi arancione dopo l’invecchiamento; odore: vinoso con profumo delicato caratteristico e che migliora con l’invecchiamento; sapore: asciutto, sapido, fresco, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l’invecchiamento. Può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10° per litro; gradazione alcolica complessiva minima: 11,5; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco minimo: 22 per mille. E’ in facoltà del ministero dell’agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
Il vino Aglianico del Vulture, ottenuto da uve aventi gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12, invecchiato per almeno tre anni, di cui due in botti di legno, potrà portare in etichetta la qualifica di “vecchio”, e se invecchiato di almeno cinque anni – di cui sempre due in botti di legno – potrà portare in etichetta la qualifica di “riserva”. In entrambi i casi il vino dovrà essere immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12.5 gradi e un’acidità totale minima del 5 per mille. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Articolo 8
La denominazione di origine Aglianico del Vulture può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con i mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare. La preparazione del vino Aglianico del Vulture spumante deve avvenire entro il territorio previsto nell’articolo 3 del presente disciplinare.
Articolo 9
Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare , ivi compresi gli aggettivi : “extra”, “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato”e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3, e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino Aglianico del Vulture può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.
Articolo 10
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata Aglianico del Vulture vino che non corrisponde alle condizioni o ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dall’articolo 28 del Dpr 12 liglio 1963, n.930.

 
info@consorzioaglianicodelvulture.it
 

 
Powered by StarNetwork S.r.l. - WebMaster Contact
 
Costa di Amalfi - Positano on line.com - Amalfi Coast - Turismonews